Detrazione fiscale per antifurto e sistemi di allarme per anno 2017

Detrazione fiscale per antifurto e sistemi di allarme per anno 2017

Le agevolazioni fiscali per coloro che installano un sistema di sicurezza sono decisamente interessanti e possono permettere un bel risparmio sulla spesa finale.

Per l’acquisto di impianti di antifurto entro il 31.12.2017 sono previste detrazioni fiscali del 50% della spesa sostenuta.

Per rientrare nella categoria delle spese sostenute e passibili di detrazione, è necessario che siano “interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi”.

Su questa base si considerano detraibili spese per:

impianti di videosorveglianza
impianti di antifurto

Sono considerate nel novero delle spese con agevolazioni fiscali, anche quelle di progettazione e installazione di un antifurto in casa o ufficio, spese professionali, spese sostenute per sopralluoghi e perizie da esperti nel settore sicurezza.

Non si considerano detraibili tutte le spese sostenute per i contratti di vigilanza e sorveglianza.

logo_SS_pngIl pagamento, per poter provare e usufruire delle detrazioni fiscali, è necessario che avvenga tramite bonifico bancario o postale, con causale comprendente il codice fiscale del beneficiario o la partita IVA di chi riceve il pagamento.

La detrazione fiscale, modalità e tempistiche

Per poter usufruire di tali condizioni vantaggiose di detrazione fiscale e agevolazioni fino al 50%, è necessario valutare bene il proprio reddito e le possibilità di usufruirne.

Portando degli esempi, se la spesa per un impianto di allarme è di 2000 euro, l’agevolazione va valutata sul 50%, ovvero 1.000 euro. La norma prevede che l’agevolazione sia divisa in 10 anni, e quindi dividendo la somma di 1000 per dieci, otteniamo 100 euro ogni anno, da portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi.

Agevolazione IVA al 10%

Un altro capitolo è dedicato all’acquisto dei componenti di un sistema di antifurto, per cui l’IVA è fissata al 10%, contrariamente alla normale aliquota del 22%. Viene calcolata sulla differenza che intercorre tra la spesa totale e quella per il bene significativo.

Sempre seguendo l’esempio precedente, per un totale di 2000 euro di costo per l’antifurto, i beni significativi come le videocamere, la centralina, etc. corrispondono magari a 800 euro, e l’IVA sarà agevolata solo sulla differenza tra la spesa totale e costi per i beni significativi, ovvero 1.200 euro (2000-800). in questo caso l’IVA sui 1200 euro sarà del 10% mentre per i rimanenti 800 euro sarà del 22%.

Chi ne può usufruire

Le detrazioni fiscali possono essere utilizzate dai proprietari di immobili dove si installa l’antifurto, i familiari del proprietario (parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo), dagli affittuari della casa, dal nudo proprietario e dagli usufruttuari.
Inoltre, anche da soci di cooperative e imprese semplici, così come dagli imprenditori individuabili, per gli immobili che non rientrano tra i beni strumentali o tra i prodotti.

Videosorveglianza: questione di privacy

_35L’attività di videosorveglianza è particolarmente invasiva. Per questo motivo il Garante per la Privacy ha fissato alcuni principi che devono essere sempre rispettati.

Principio di liceità: La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.
Principio di necessità: va escluso ogni uso superfluo e vanno evitati eccessi e ridondanze.
Principio di proporzionalità: gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un’effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza o di “prestigio”.
Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.
Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa, o meno complicata, o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell’impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.
La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il c.d. principio di proporzionalità, sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

I soggetti pubblici e privati non possono assumere quale scopo della videosorveglianza finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a Forze Armate o di Polizia.
In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l’eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell’informativa.

La videosorveglianza da parte di soggetti pubblici

Un soggetto pubblico può effettuare attività di videosorveglianza solo ed esclusivamente per svolgere funzioni istituzionali. Anche quando un’amministrazione è titolare di compiti in materia di pubblica sicurezza o prevenzione dei reati, per installare telecamere deve comunque ricorrere un’esigenza effettiva e proporzionata di prevenzione o repressione di pericoli concreti. Non è quindi lecita, senza tale valutazione, una capillare videosorveglianza d’intere aree cittadine.

Sono ammesse, nel rispetto di principi specifici, telecamere su alcuni mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi di culto e sepoltura. Sono ingiustificati gli impianti installati al solo fine di controllare il divieto di fumare, di calpestare aiuole, di depositare sacchetti dell’immondizia, etc.

La videosorveglianza da parte di soggetti privati

Si possono installare telecamere senza il consenso degli interessati, sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante, quando chi intende rilevare le immagini deve perseguire un interesse legittimo a fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, ecc..

Le riprese di aree condominiali da parte di più proprietari o condomini, di studi professionali, società ed enti sono ammesse esclusivamente per preservare, da concrete situazioni di pericolo, la sicurezza di persone e la tutela dei beni. L’installazione da parte di singoli condomini richiede comunque l’adozione di cautele: angolo visuale limitato ai soli spazi di propria pertinenza, nessuna ripresa di aree comuni o antistanti le abitazioni di altri condomini, ecc.. I videocitofoni sono ammessi per finalità identificative dei visitatori.

Durata dell’eventuale conservazione

In applicazione del principio di proporzionalità, anche l’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado d’indispensabilità e per il solo tempo necessario – e predeterminato – a raggiungere la finalità perseguita.

La conservazione deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Solo in alcuni specifici casi, per peculiari esigenze tecniche (mezzi di trasporto) o per la particolare rischiosità dell’attività svolta dal titolare del trattamento (ad esempio, per alcuni luoghi come le banche può risultare giustificata l’esigenza di identificare gli autori di un sopralluogo nei giorni precedenti una rapina), è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.

L’informativa

Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata e dell’eventuale registrazione; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (concerti, manifestazioni sportive) o di attività pubblicitarie (attraverso web cam).

L’informativa deve fornire gli elementi previsti dal Codice anche con formule sintetiche, ma chiare e senza ambiguità. Tuttavia il Garante ha individuato un modello semplificato di informativa “minima”, riportato nel fac-simile di fianco

(fonte: carabinieri.it)

GDPR sulla privacy: PA e imprese hanno tempo fino al 24 Maggio 2018 per adeguarsi

gdprIdentificato con l’acronimo GDPR, che in inglese significa “General Data Protection Regulation“, il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati è entrato in vigore il 24 maggio 2016. Ai Paesi spettano due anni di tempo per adeguarsi, ma il primo anno a disposizione è già passato velocemente, e adesso ad aziende e Pa rimangono solo 12 mesi per mettersi in regola per non esporsi a multe che potranno arrivare fino a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato globale annuo.

L’attività di videosorveglianza si trova ad un crocevia normativo caratterizzato dallo Statuto dei Lavoratori (l. n. 300/1070), dal codice privacy (dlgs n. 196/2003) e da talune norme speciali. I controlli effettuati dal nucleo privacy della Guardia di Finanza su mandato del Garante privacy hanno per oggetto la conformità dell’agire aziendale a queste prescrizioni. Eventuali violazioni alle disposizioni dell’articolo 4 dello Statuto, non solo determinano un’ipotesi di contravvenzione penale (che sarà il giudice penale a verificare) ma comportano anche l’illiceità del trattamento dei relativi dati personali (cioè le immagini raccolte) secondo la disciplina del codice privacy. Il rispetto della procedura multilivello prevista dallo Statuto è quindi fondamentale.

In aggiunta, l’azienda dovrà tenere conto delle prescrizioni imposte dal provvedimento generale del Garante del 2010 sulla videosorveglianza, avendo particolare cura alla corretta disposizione della cartellonistica ed ai suoi contenuti, ai ruoli assegnati a coloro che hanno accesso alle immagini ed alle misure di sicurezza a tutela delle stesse.

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Antifurto perimetrale, una scelta sicura per la tua casa

barriere-a-infrarossi Un impianto di antifurto perimetrale ha lo scopo di proteggere il perimetro di una proprietà (sia essa un edificio o un giardino) ed è costituito da sensori, solitamente a raggi infrarossi, installati su supporti fissi. I sensori delimitano il perimetro e lo mettono in sicurezza attivandosi al passaggio dei malintenzionati. Lo scopo principale dell’antifurto perimetrale è quello di segnalare e impedire l’intrusione di ladri all’interno di questo spazio, che si tratti di un giardino, un appartamento o un capannone.

L’antifurto perimetrale è generalmente usato per la sorveglianza di ampie strutture (come magazzini, scuole, aziende), ma può essere adattato a qualsiasi tipo di perimetro. Grazie ai sensori, l’antifurto perimetrale segnala il pericolo sia ai proprietari di casa che, eventualmente, alla Centrale Operativa a cui è possibile collegarlo, la quale invia una tempestiva segnalazione alle guardie giurate che potranno intervenire in brevissimo tempo.

Proteggere un perimetro, soprattutto di ampie dimensioni, richiede un’analisi delle caratteristiche dell’area, per poterne individuare sia i punti deboli che i punti di forza. Lo studio preventivo effettuato da uno specialista permetterà di scegliere, sulla base dei risultati ottenuti, la soluzione più adatta al nostro tipo di immobile.

Quali sono i vantaggi?

L’antifurto perimetrale protegge la tua casa da intrusioni non volute grazie ad alcune caratteristiche uniche:

  • Funziona sempre, che tu sia a casa o meno. Parti per una lunga vacanza? Nessun problema: ti basterà attivarlo e la protezione sarà garantita 24 ore su 24.
  • Sfrutta la tecnologia dei raggi a infrarossi: crea una barriera totalmente invisibile agli occhi di un ladro.
  • È disponibile anche in modalità wireless (senza fili): in questo modo l’antifurto perimetrale lavora senza nessun cablaggio a filo e si connette alla centralina in doppia frequenza. Il vantaggio di questa soluzione è dovuta al fatto che si evita di installare alcune componenti che potrebbero risultare visibili all’esterno.
  • Non ha limiti dimensionali di utilizzo: funziona sia per i grandi spazi, che per aree più piccole esterne alla nostra casa come box, giardini, balconi, piscina.

E se viene manomesso?

La possibilità di manomettere la centralina è uno dei timori più diffusi, ma ingiustificato. Se un ladro riuscisse ad entrare nella proprietà e a danneggiare la centralina o i sensori, l’antifurto perimetrale continuerebbe a funzionare grazie al suo sistema di protezione interno.

barriereE se c’è un blackout?

In caso di blackout l’antifurto continuerebbe a proteggere la casa: questi sistemi dispongono di una seconda batteria che ne permette il funzionamento anche in caso di improvviso blackoutmanomissione dei fili della corrente.

E se ho un animale domestico?

L’antifurto perimetrale ha una caratteristica peculiare: può essere attivato anche solo parzialmente. Se, ad esempio, si ha la necessità di far uscire il cane in giardino, sarà possibile disattivare l’antifurto perimetrale solo per quell’area, mantenendolo attivo, ad esempio, sui balconi. Inoltre, i sensori tecnologicamente più avanzati riescono a riconoscere il passaggio di un animale o di una persona, attivandosi quindi solo quando effettivamente necessario.

Antifurto perimetrale: le tipologie

Esistono quattro tipologie di antifurto perimetrale:

  1. Barriera a Microonde

    Questo impianto è adatto per l’installazione in zone con visibilità ridotta, nebbiose o piovose. Funziona grazie all’installazione di colonnine lungo il perimetro e rileva il passaggio di persone all’interno dell’area da proteggere.

  2. Sensori Infrarossi

    Simile al sistema con barriera a microonde, utilizza però le barriere a infrarossi che rilevano ogni passaggio all’interno del perimetro.

  3. Sensori Interrati

    Il sistema a sensori interrati permette di mimetizzare completamente l’impianto antifurto, rendendolo invisibile. I sensori vengono interrati nel suolo e non risultano visibili dall’esterno. La tecnologia avanzata di questi sensori permette di capire se il passaggio nell’area protetta avviene da parte di una persona o di un piccolo animale.

  4. Cavo microfonico o a fibra otticaQuesto tipo di antifurto perimetrale si divide in due sistemi:
    • con cavo microfonico: viene posizionato su recinzioni reticolari e funziona al contatto con la rete metallica. Se un ladro dovesse sfiorare la rete, i sensori invieranno un segnale sonoro ai cavi che potranno decifrare la situazione e far scattare l’allarme se necessario;
    • con cavo a fibra ottica: funziona come il precedente, ma entra in funzione quando uno dei fili della rete metallica di recinzione viene tranciato.

fonte: 6sicuro.it

videosorveglianza in condominio: Il singolo condomino può installare videocamere senza autorizzazione del condominio

Il singolo condomino è libero di installare le telecamere, senza chiedere previa autorizzazione al condominio, purché le registrazioni riprendano unicamente aree di sua proprietà esclusiva. Il suo unico onere consiste nell’informare gli altri condomini.

L’assemblea condominiale, con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino metà del valore dell’edificio, può decidere di installare un impianto di videosorveglianza che riprenda le parti comuni del palazzo. Anche il proprietario di una singola unità immobiliare, ubicata nel condominio, è libero di installare delle telecamere per ragioni di sicurezza. Nondimeno, in questo caso, le zone sorvegliate devono essere unicamente le aree di sua proprietà esclusiva o le sue pertinenze. Ad esempio, la sua porta di ingresso o il suo giardino.

In queste ipotesi, non trova applicazione la disciplina dettata dal codice della privacy (d. lgs. 196/2003), giacché le aree sorvegliate non sono parti comuni, ma zone di proprietà esclusiva in cui l’accesso è consentito solo a soggetti che siano invitati dal proprietario stesso.

L’amministratore, dunque, in queste ipotesi, non è chiamato ad adempiere ad alcuna prescrizione di legge.

Egli deve solo accertarsi che il posizionamento delle videocamere non riprenda parti comuni o di transito. Il singolo proprietario ha un unico onere: informare gli altri condomini (Cass. Pen. 44156/2008)

La videosorveglianza della singola abitazione all’interno del condominio è possibile e l’ideale sarebbe abbinarla ad un sistema dall’allarme che ci avvisa del tentativo di effrazione e ci permette di vedere da remoto quanto sta avvenendo dandoci la possibilità di avvisare le forze dell’ordine immediatamente.

E’ importante non affidarsi a persone fai da te o elettrocisti tuttofare per risparmiare qualche Euro. Security Solutions è una ditta specializzata, che opera in tutto il territorio italiano ed è dotata del know-how necessario per rispondere al meglio alle vostre esigenze. Invia una richiesta di preventivo gratuito a info@securitysolutionsrl.it

 

Fonte http://www.condominioweb.com/videosorveglianza-condominio.13485#ixzz4llxPVHvJ

 

Furti in appartamenti in aumento durante l’estate. Security Solutions ti aiuta a combatterli

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Nel 40% dei casi l’intrusione, infatti, avviene mentre i proprietari sono in vacanza.

Con l’arrivo dell’estate e, quindi delle vacanze, aumenta anche il rischio di furti.
In Italia sono oltre 230 mila soltanto nell’ultimo anno di riferimento.  In un decennio, l’ultimo, sono stati poco meno di due milioni. Al netto, s’intende, di tutti quelli non denunciati alle autorità. Ecco i numeri dei furti nelle abitazioni in Italia estratti dal database dell’Istat  e sono sempre di più anche gli italiani che cercano di correre ai ripari tutelandosi con sistemi antintrusione.
Spesso, però, quando è troppo tardi, dopo aver subito il furto.