Telecamere a prova di privacy, il vademecum del Garante

Telecamere a prova di privacy, il vademecum del Garante

L’adozione di sistemi di videosorveglianza è oggi in crescita costante. Il Garante, di fronte alle dimensioni assunte dal fenomeno e alle problematiche sollevate dall’utilizzo delle nuove tecnologie, ha individuato limiti e garanzie per salvaguardare la sicurezza dei cittadini e insieme il loro diritto alla riservatezza.

Queste regole sono contenute nel provvedimento generale dell’Autorità del 29 aprile 2004 (consultabile su www.garanteprivacy.it).

Le telecamere sono ormai presenti ai varchi di accesso ai centri storici, nei luoghi pubblici, sui mezzi pubblici di trasporto, dentro e fuori le banche, gli esercizi commer  ciali, le discoteche, i centri sportivi. Questi sistemi raccolgono, utilizzano e conservano dati personali, come la voce e l’immagine. Devono essere, quindi, installati nel pieno rispetto delle norme sulla privacy.

Quando possono essere installati sistemi di videosorveglianza.

Per i soggetti pubblici, quando siano necessari allo svolgimento di funzioni istituzionali; per i privati, quando siano necessari per adempiere ad obblighi di legge o per tutelare persone e beni da aggressioni, furti, rapine, atti di vandalismo. In ogni caso, prima di installare un sistema di videosorveglianza, occorre valutare se esso sia realmente necessario agli scopi perseguiti e non violi i diritti di altri, o se non siano, invece, sufficienti altre misure: ad esempio, i sistemi d’allarme o l’impiego di personale di vigilanza

È necessario ottenere una specifica autorizzazione dal Garante per l’installazione di impianti di videosorveglianza?

No, non c’è bisogno di alcuna autorizzazione. Devono invece essere sottoposti a una verifica preliminare del Garante alcuni particolari sistemi di videosorveglianza che prevedono, ad esempio, la raccolta delle immagini collegata con altri tipi di dati personali (voce o impronte digitali).

I cittadini devono essere informati della presenza di sistemi di videosorveglianza.

È obbligatorio esporre un avviso ben visibile con un simbolo che segnali la presenza di telecamere ed indichi chiaramente chi effettua la rilevazione delle immagini e per quali scopi. Il Garante ha indicato un modello semplificato.

Per quanto tempo possono essere conservate le immagini registrate.

Il periodo di conservazione non deve superare le 24 ore, fatte salve esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini da parte di polizia o magistratura. In alcuni casi, come ad esempio le banche, è ammesso un tempo più ampio di conservazione che non può comunque superare la settimana.

 Chi può visionare le immagini registrate.

Solo alcuni responsabili o incaricati del trattamento dei dati e le forze di polizia.

È permesso installare videocamere nei condomini?

Le riprese di aree condominiali, ma non dei portoni o cancelli di ingresso, sono ammesse esclusivamente per preservare la sicurezza delle persone e la tutela dei beni da concrete situazioni di pericolo e, comunque, solo dopo aver verificato che altre misure non siano adeguate.

…e negli spazi antistanti le porte delle abitazioni private?

È consentita l’installazione di telecamere da parte di singoli condomini, purché queste non invadano la sfera privata degli altri condomini. Non è consentita, quindi, la ripresa di aree comuni o antistanti altre abitazioni.

Possono essere installati sistemi di videosorveglianza nei luoghi di lavoro?

Lo Statuto dei lavoratori vieta il controllo a distanza dell’attività lavorativa. Non è ammesso l’uso di telecamere in spazi riservati ai lavoratori: bagni, spogliatoi, docce, armadietti e luoghi ricreativi.

…e negli ospedali e nei luoghi di cura?

L’installazione di telecamere nei luoghi di cura deve essere effettuata solo in casi indispensabili, limitando le riprese a determinati locali e a precise fasce orarie.
Alle immagini raccolte potrà accedere solo il personale medico ed infermieristico autorizzato e i familiari dei ricoverati

È consentito l’uso di telecamere sui mezzi pubblici di trasporto?

Si, nel caso di situazioni di particolare rischio, per contrastare il ripetersi di atti vandalici e criminali. In ogni caso dovrà essere fornita ai passeggeri una chiara informativa e si dovrà evitare la ripresa sistematica di dettagli o di particolari non rilevanti.

…e negli istituti scolastici?

L’uso di telecamere nelle aule e negli uffici è ammesso solo quando è indispensabile per la tutela degli ambienti: ad esempio, contro atti vandalici e, comunque, solo negli orari di chiusura degli istituti.

Che cosa è previsto per le telecamere che regolano l’accesso ai centri storici.

Le immagini raccolte devono essere conservate per il solo periodo necessario a contestare le infrazioni.

 

 

 

 

 

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